Le mamme e il lavoro

Abbiamo cercato di raccogliere, nella legislazione vigente, le parti che possono interessare le mamme, o in generale i genitori, dei bambini costretti a vivere un periodo di ospadalizzazione prolungata. Vediamo come sono tutelati i nostri diritti di genitori e di lavoratori. In rosso-corsivo trovate i nostri commenti.


Legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

(Pubblicata nella Gazzetta Ordinaria del 13 marzo 2000, n. 60)

Art. 11 (Parti prematuri)
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".

Quindi in caso di parto avvenuto in anticipo rispetto alla data presunta, al periodo di tre mesi di astensione post-partum si aggiungono i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima, fermo restando il periodo complessivamente previsto di 5 mesi.
Al dipendente che ne usufruisce il trattamento economico spetta per intero.

Altri contenuti importanti:

  1. ASTENSIONE FACOLTATIVA
    I genitori naturali hanno diritto alla astensione facoltativa per 6 mesi (7 per il padre) nei primi 8 anni di vita del bambino; se entrambi chiedono l'astensione il periodo complessivo tra i due è di 10 mesi (o 11, se il padre fruisce di periodi tra 5 e 7 mesi); per le adozioni o affidamenti avvenuti entro il 12° anno di età del bambino, il periodo di astensione è il medesimo, con possibilità di richiedere l'astensione entro 3 anni dall'ingresso in famiglia per i bambini tra i 6 e i 12 anni.

  2. ASTENSIONE FACOLTATIVA
    L'indennità, pari al 30% della retribuzione, è erogabile fino al 3°anno di età del bambino per un periodo di 6 mesi tra i due genitori. L'indennità per gli ulteriori periodi eventualmente spettanti è subordinata a determinati requisiti di reddito.

  3. RIPOSI GIORNALERI
    Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi orari anche se la madre non è lavoratrice dipendente. I riposi sono raddoppiati in caso di parto plurimo.

  4. ASTENSIONE FACOLTATIVA
    Le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, CD-CM) hanno diritto a 3 mesi di astensione facoltativa entro il 1° anno di vita del bambino.

  5. MATERNITA’ FLESSIBILE
    Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in determinate situazioni può iniziare anche un mese prima del parto e terminare di conseguenza quattro mesi dopo il parto.

Riferimenti importanti:

  • Circolare INPS – 21 febbraio 2000, n. 45 (indennità e parti prematuri)
    “Fattispecie pregresse e relative condizioni per il riconoscimento del diritto all'intero periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria dopo il parto.- Parto prematuro e provvedimento di interdizione anticipata e/o prorogata dall'Ispettorato del Lavoro.- Lavoratrici autonome”
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
    " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
    (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93)
  • Circolare INPS - 6 giugno 2000, n. 109
    "Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53. "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Altri dettagli:

ASTENSIONE FACOLTATIVA

Congedi dei genitori - art. 3
Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all’art.7 della legge 1204/71 (astensione facoltativa) è riconosciuto al genitore anche se l’altro non ne ha diritto in quanto non occupato o perchè appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati (come nel caso delle lavoratrici a domicilio, delle addette ai servizi domestici, delle casalinghe, delle libere professioniste).
Tale diritto può essere esercitato da entrambi i genitori (ovviamente nell’ambito del periodo complessivamente previsto) e il padre può usufruire dell’astensione facoltativa fin dalla nascita del bambino e non necessariamente alla fine dell’astensione obbligatoria come previsto per la madre.
I periodi di astensione facoltativa sono computati nell’anzianità di servizio , esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima.

Malattie del bambino - art. 3 comma 4
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a tre anni di età, senza limiti temporali. Nel caso di figli con età compresa tra i 3 e gli 8 anni, l’astensione è possibile nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe il decorso delle ferie in godimento da parte del genitore.
Anche se per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, si ha però diritto alla contribuzione figurativa fino al 3° anno di vita del bambino. Dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore ha invece diritto ad una copertura contributiva ridotta così come previsto per l’astensione facoltativa.
Tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio tranne che per gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

A questo proposito è importante sottolineare che alcuni contratti specifici riconoscono alla lavoratrice madre o in alternativa al padre lavoratore il diritto di assentarsi per ulteriori 30 gg. l’anno a titolo di permesso retribuito, in occasione della malattia del bambino nel corso del secondo e terzo anno di vita.

Riposi giornalieri – art .13
Le nuove disposizioni di legge estendono, al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre, i riposi giornalieri riconosciuti durante il primo anno di vita del bambino, nei casi in cui :

  1. la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga
  2. la madre non sia lavoratrice dipendente
  3. i figli siano affidati solo al padre

Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo dell’astensione obbligatoria o facoltativa. E’ poi da ritenere escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa, fatta salva l’ipotesi di grave infermità della stessa.
In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate (cfr.art. 10 L. 1204/71, come modificata da 3 co.3 L. 53/2000) e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Relativamente al trattamento economico si fa presente che i riposi giornalieri non danno luogo a decurtazione della retribuzione ma sono assoggettati a contribuzione figurativa ridotta analogamente a quanto previsto per gli istituti dell’astensione facoltativa (fruita dopo il limite di 6 mesi e dopo i tre anni di vita del bambino) e della malattia.

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© 29.11.2010 Associazione Coccinelle - Amici del neonato (onlus) - Siena













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